1. Il comitato tecnico-scientifico del Parco ha funzioni propositive e consultive ed è nominato con decreto del presidente della Regione siciliana, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, sentito il rappresentante regionale delle università.
2. Il comitato tecnico-scientifico del Parco, che dura in carica quattro anni, è costituito da sette componenti ivi compreso il presidente del Parco, scelti fra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:
a) un esperto in materie geologico-minerarie;
b) un esperto in materie ambientali;
c) un esperto in materie economico-sociali;
d) un esperto in pianificazione territoriale;
e) un esperto in materie storico-archeologiche e museali;
f) il direttore regionale di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.
3. Il comitato tecnico-scientifico esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di:
a) programmi annuali e pluriennali di ricerca;
b) programmi annuali e pluriennali di investimenti;
c) piano economico-sociale di gestione;
d) regolamento del Parco.
4. Il comitato tecnico-scientifico esprime inoltre il proprio parere su ogni altra questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente del Parco e dal direttore del Parco.
5. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal presidente e, in sua assenza, da un suo delegato.