Art. 12.
(Comitato tecnico-scientifico del Parco).

      1. Il comitato tecnico-scientifico del Parco ha funzioni propositive e consultive ed è nominato con decreto del presidente della Regione siciliana, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, sentito il rappresentante regionale delle università.
      2. Il comitato tecnico-scientifico del Parco, che dura in carica quattro anni, è costituito da sette componenti ivi compreso il presidente del Parco, scelti fra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:

          a) un esperto in materie geologico-minerarie;

          b) un esperto in materie ambientali;

          c) un esperto in materie economico-sociali;

 

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          d) un esperto in pianificazione territoriale;

          e) un esperto in materie storico-archeologiche e museali;

          f) il direttore regionale di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.

      3. Il comitato tecnico-scientifico esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di:

          a) programmi annuali e pluriennali di ricerca;

          b) programmi annuali e pluriennali di investimenti;

          c) piano economico-sociale di gestione;

          d) regolamento del Parco.

      4. Il comitato tecnico-scientifico esprime inoltre il proprio parere su ogni altra questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente del Parco e dal direttore del Parco.
      5. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal presidente e, in sua assenza, da un suo delegato.